“Ubi societas ibi ius”. “Ad ogni epoca la sua arte e ad ogni arte la sua libertà”.
Queste due frasi, la prima una celebre massima latina, la seconda incisa sulla facciata del palazzo della Secessione a Vienna, potrebbero riassumere al meglio i contenuti emersi nel terzo appuntamento di “Relazioni Digitali”, il webinar organizzato martedì 23 novembre dalla Digital Library del MiC in collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Questa volta a confrontarsi sugli aspetti giuridici del processo di digitalizzazione dei beni culturali sono state Paola Pisano, già Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e oggi docente di Gestione dell’Innovazione all’Università degli Studi di Torino, e Deborah De Angelis, avvocato cassazionista e direttrice del Capitolo italiano di Creative Commons. A moderare l’incontro Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di diritto delle tecnologie e innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Già dalle prime battute è stato sottolineato come il processo di transizione digitale, oltre che essere inevitabile, non può che portare benefici tanto alla società civile quanto alla PA e al comparto economico privato. L’accesso alla cultura è di per sé un fattore abilitante, e la natura stessa del web va nella direzione di un ampliamento della condivisione di tutto il materiale che circola nella rete, beni culturali inclusi. In particolare, ha sottolineato in apertura la Pisano, il digitale applicato ai beni culturali, oltre ad allargarne la fruizione, permette un rapporto più proficuo e trasversale tra gli artisti, dando loro la possibilità di attivare modalità di fundraising e di creare nuovi modelli di business.
Ma se è vero, come ribadito da Belisario, che il diritto da sempre insegue la società, anche il processo di digitalizzazione del patrimonio culturale ha richiesto e richiede un intervento di ambito normativo. In tal senso, la De Angelis ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto da Creative Commons, l’organizzazione internazionale non profit nata all’alba di questo secolo per ampliare la gamma di opere disponibili alla condivisione e all’utilizzo pubblico in maniera legale, colmando le lacune delle rigide regole del tradizionale diritto d’autore per sua natura esclusivo e strutturalmente inadeguato ai nuovi media digitali e alla presenza sempre più pervasiva del web nelle nostre vite. Una nuova visione, quella proposta da Creative Commons, che spinge verso una condivisione aperta e un dialogo più stretto tra creatori, possessori e fruitori di contenuti culturali. I decisori politici europei, già a partire dalla Convenzione di Faro del 2005, hanno mostrato di condividerne alcune istanze, sulla base del principio per cui il patrimonio culturale, memoria dei popoli, va condiviso nella maniera più aperta possibile.
Abbattere le barriere della fruizione che ostacolano la libera circolazione dei dati relativi al patrimonio cultuale è ormai – secondo la Pisano – un processo irreversibile che non può che portare vantaggi. Ci si muoverebbe così nel solco di quanto già stabilito per i dati prodotti dalla Pubblica Amministrazione che, secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale, devono essere “open by default”, ovvero pubblicati secondo gli standard dell’accesso aperto, ad eccezione di ristrette e specifiche categorie di dati sensibili.
In tal senso si è mossa anche la Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo, che all’art.14 sottolinea che “alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore”. Una indicazione volta ad un duplice scopo: aprire il campo alla circolazione delle riproduzioni del patrimonio culturale e, al contempo, tutelare la proprietà intellettuale di chi trae ispirazione dallo stesso.
Non vi sono dunque più ostacoli alla libera circolazione delle riproduzioni dei beni culturali?
In risposta alla domanda di Belisario, la De Angelis ha osservato come in realtà permanga ancora molto scetticismo su questo tema da parte di molte istituzioni pubbliche italiane, ancora bloccate nell’eterno dualismo tra tradizione ed evoluzione. Molti istituti, infatti, ancora affrontano la paura di perdere il controllo sulle proprie opere, trascurando così la fondamentale mission della condivisione e della valorizzazione delle stesse. Occorre pertanto un cambiamento culturale profondo, che sappia riconoscere il ruolo cruciale della formazione in materia di diritti e copyright a tutti i livelli: senza la formazione non c’è trasformazione, e senza trasformazione non c’è futuro.
La libera circolazione delle riproduzioni dei beni culturali offre svariate opportunità, ha aggiunto la Pisano. Ad esempio l’Open Innovation e la Cross-Fertilisation, ovvero approcci applicati a specifici settori per rinnovare il mercato grazie all’uso di specifiche tecnologie. Pensiamo ad un settore tradizionalmente poco innovativo come quello immobiliare, che ultimamente è stato rivitalizzato grazie all’uso intrecciato dell’intelligenza artificiale, del neuromarketing e di precise tecniche cinematografiche.
Sulla contrapposizione tra Pubblico e Privato, Belisario ha chiesto poi come il digitale possa aiutare la creazione di partnership più virtuose. Sulla questione la Pisano non ha avuto dubbi: precondizione necessaria per la collaborazione fra pubblico e privato è fornire le stesse possibilità a tutti i soggetti, evitando situazioni monopoliste e tutelando tutto ciò che viene messo in condivisione. In questo senso, l’attuazione del PNRR sarà un banco di prova decisivo. Il digitale è anche in questo caso un fattore abilitante, che induce a ripensare nuovi modi di essere per le istituzioni, che hanno a disposizione moderni strumenti, come il project financing e il procurement innovativo, per entrare in relazione con il mondo delle imprese.
Una collaborazione che potrebbe riguardare anche l’apparato normativo, dove il privato può suggerire strumenti giuridici paralleli e di supporto. In tal senso la De Angelis ha ricordato come la standardizzazione nelle Creative Commons può essere un’ottima base di partenza. Oggi si è arrivati alla versione 4.0, che ricalca il modello del diritto d’autore americano delle licenze unported, ovvero licenze che non sono associate alla giurisdizione specifica di nessuno paese, e sono in teoria compatibili con la maggior parte delle legislazioni in materia di copyright. La licenza CC BY 4.0 permette di condividere e modificare in ogni modo la risorsa a cui è associata, anche per fini commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità della risorsa, fornito un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche. Le licenze Creative Commons vengono impiegate attualmente per 2 miliardi di contenuti e da 9 milioni di siti. A fronte di questi importanti numeri, Creative Commons può vantare un bassissimo tasso di contenziosi in atto in merito alla proprietà dei dati forniti di licenza CC. Merito anche della disponibilità al confronto con altri player del settore, come ad esempio ICOM, e dei tanti vantaggi dall’aderire ad uno standard comune. L’adozione di una standardizzazione internazionale in materia di diritti di riproducibilità porta infatti con sé i benefici della semplificazione della gestione, di una più facile comunicazione e della riduzione dei conflitti nelle relazioni con gli stakeholders.
Ma questo, si sa, è un terreno in continuo mutamento: una tempesta tecnologica che “mai non resta”. Bellisario ha dunque chiesto se con le new entries nel mondo digitale, ad esempio la tecnologia 3D e il metaverso, potranno affacciarsi nuove problematiche. Al riguardo la Pisano non ha nascosto che l’importanza sempre crescente del virtuale pone il rischio di accentuare il “digital divide” e di mettere in discussione i principi della privacy e dell’etica in generale, A fronte di tali rischi, possibili soluzioni potranno essere progettate affiancando alle politiche esclusivamente “data driven” anche delle analisi qualitative per governare le nuove modalità di fruizione e di produzione della cultura, accettando la sfida di ripensare gli attuali modelli di governance e di business.
Il traguardo del 2026, termine degli investimenti del PNRR, sembra lontano, ma non lo è affatto. E tutti e tre i relatori hanno infatti convenuto che per arrivare all’obiettivo bisogna comprendere appieno le potenzialità offerte dal digitale, abbandonando gli steccati ideologici legati al concetto di proprietà, elaborando regole chiare e condivise, grazie a una gestione a monte del processo: da una parte la tutela e il controllo sull’origine dell’opera, dall’altra però un ecosistema aperto e inclusivo con regole chiare e uguali per tutti i soggetti coinvolti.
In allegato il calendario completo degli appuntamenti.